★ Da sapere
Il diritto del lavoro si è formato tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento con l’industrializzazione e la questione sociale, e oggi opera in un contesto post-fordista e globalizzato.
Il diritto del lavoro si articola in diritto sindacale, diritto del rapporto individuale di lavoro e diritto della previdenza o sicurezza sociale.
Il diritto sindacale disciplina le organizzazioni sindacali, la contrattazione collettiva e il conflitto collettivo, in particolare sciopero e serrata.
Le fonti dei rapporti di lavoro comprendono legge statale e regionale e contratto collettivo, che è insieme contratto e atto normativo; il contratto individuale non è fonte del diritto in senso tecnico.
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Il diritto della previdenza sociale disciplina l’erogazione di beni e servizi per fronteggiare bisogni quali infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione involontaria, ai sensi dell’art. 38, secondo comma, Cost.
Dopo la riforma del Titolo V del 2001, la tutela e sicurezza del lavoro è materia concorrente Stato-Regioni, mentre l’ordinamento civile resta competenza esclusiva statale; secondo l’interpretazione riportata, il mercato del lavoro rientra nella competenza concorrente e istruzione e formazione professionale in quella regionale esclusiva.
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Nel periodo pre-corporativo, in assenza di tutela riequilibratrice statale, i lavoratori si coalizzarono in sindacati volontari e usarono lo sciopero, allora penalmente lecito, per ottenere il riconoscimento datoriale e stipulare contratti collettivi.
La legge 3 aprile 1926, n. 563, prevedeva un solo sindacato registrato per categoria, dotato di personalità giuridica pubblica e rappresentanza legale di iscritti e non iscritti; il suo contratto collettivo aveva efficacia erga omnes.
📌 Nel sistema corporativo, le clausole individuali difformi dal contratto collettivo erano sostituite automaticamente, salvo che fossero più favorevoli al lavoratore.
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Secondo l’inquadramento di Giuseppe Messina, il contratto collettivo di diritto comune vincola gli iscritti alle associazioni stipulanti attraverso la rappresentanza, non è inderogabile per i contratti individuali e non produce effetti verso i non iscritti.
Nel sistema corporativo lo sciopero e la serrata erano reati contro l’economia nazionale e la Magistratura del lavoro decideva controversie collettive giuridiche ed economiche, potendo determinare i contenuti contrattuali.
Nel periodo pre-corporativo il sindacato negozia liberamente; nel corporativismo è integrato nello Stato.
★ Da sapere
L’art. 39 Cost. sancisce al primo comma la libertà dell’organizzazione sindacale, mentre i commi successivi prevedono la registrazione, la personalità giuridica e la stipulazione di contratti collettivi efficaci per tutti gli appartenenti alla categoria.
La seconda parte dell’art. 39 Cost. non è stata attuata con legge organica; perciò i sindacati non hanno ottenuto la personalità giuridica secondo il meccanismo costituzionale e i contratti collettivi non hanno, in via generale, efficacia erga omnes.
L’art. 39 Cost. tutela la libertà individuale di costituire un’organizzazione sindacale, aderirvi e fare proselitismo, nonché la libertà di non aderire ad alcun sindacato.
La libertà sindacale protegge il pluralismo, l’autonomia organizzativa e la scelta della categoria e comprende la libertà di azione sindacale e di contrattazione collettiva.
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La mancata attuazione dell’art. 39 Cost. impedisce al legislatore ordinario di attribuire efficacia erga omnes ai contratti collettivi con un meccanismo diverso da quello costituzionale.
La mancata attuazione della seconda parte dell’art. 39 dipende da timori sindacali di ingerenza statale e da difficoltà tecniche, tra cui la verifica degli iscritti e la definizione della categoria in caso di conflitto tra sindacati.
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📌 Il sindacato di mestiere organizza lavoratori che svolgono la stessa attività, mentre il sindacato per ramo d’industria li organizza in base al settore del datore di lavoro, indipendentemente dal mestiere svolto.
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In Italia prevale il sindacato per ramo d’industria; le principali confederazioni storiche sono CGIL, CISL e UIL, affiancate da sindacati autonomi e da UGL, già CISNAL.
Le confederazioni storiche organizzano i sindacati lungo una linea verticale di categoria, dalle rappresentanze aziendali ai livelli provinciale, regionale e nazionale, e una linea orizzontale territoriale che coordina le diverse categorie.
Il sindacalismo dei datori di lavoro è organizzato per settore merceologico o dimensione d’impresa ed è detto di risposta perché si sviluppa per rappresentare i datori di fronte all’organizzazione collettiva dei lavoratori.
Nel pubblico impiego l’ARAN rappresenta per legge le pubbliche amministrazioni nella contrattazione collettiva nazionale e assiste la contrattazione integrativa, favorendo effetti unitari dei contratti e politiche contrattuali coordinate.
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📌 Per le obbligazioni assunte dai rappresentanti, i terzi possono agire sul fondo comune e rispondono personalmente e solidalmente anche coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.
📌 Le associazioni non riconosciute hanno soggettività giuridica distinta dai soci, ma autonomia patrimoniale imperfetta; la personalità giuridica comporta invece autonomia patrimoniale perfetta.
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Negli anni ’50, Confcommercio e Unione alimentare tentarono il riconoscimento ai sensi dell’art. 12 c.c., subordinato all’eliminazione della finalità sindacale dai rispettivi statuti.
L’art. 36 c.c. consente alle associazioni non riconosciute di stare in giudizio tramite le persone cui è conferita la presidenza o la direzione.
Soggettività autonoma, ma autonomia patrimoniale imperfetta
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📌 Ai sensi dell’art. 36, primo comma, c.c., l’ordinamento e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi degli associati, principalmente dall’atto costitutivo e dallo statuto.
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📌 Secondo la tesi favorevole all’applicazione dell’art. 24 c.c., l’esclusione di un associato richiede gravi motivi sindacabili dal giudice, anche quando l’espulsione riguardi un iscritto al sindacato.
📌 Le organizzazioni sindacali non associative, come le coalizioni spontanee, non seguono il modello dell’associazione e possono essere ricondotte, tra le altre figure, al comitato dell’art. 39 c.c. o al mandato collettivo.
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La legislazione ordinaria ha promosso la presenza sindacale in istituzioni pubbliche e nei luoghi di lavoro, senza per questo dare piena attuazione all’art. 39 Cost.
Nella versione originaria del 1970, l’art. 19 dello Statuto dei lavoratori consentiva la costituzione di RSA nell’ambito delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale o delle associazioni firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali applicati nell’unità produttiva.
📌 Con la sentenza n. 244 del 12 luglio 1996, la Corte costituzionale stabilì che per essere firmatario ai sensi dell’art. 19 occorre partecipare effettivamente alla stipulazione di un contratto collettivo normativo applicato nell’unità produttiva, non limitarsi ad apporvi la firma.
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La rappresentatività presunta lascia spazio a quella effettiva
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Le RSA previste dall’art. 19 St. lav. richiedono l’iniziativa dei lavoratori e il collegamento con sindacati firmatari di contratti collettivi applicati nell’unità produttiva; la legge non ne definisce la struttura.
Gli accordi interconfederali del 23 luglio e del 20 dicembre 1993 introdussero le RSU come organi elettivi; due terzi dei componenti sono eletti e un terzo è riservato ai sindacati firmatari del contratto nazionale applicato nell’unità produttiva.
📌 In Italia prevale il canale unico di rappresentanza, in cui la RSU combina rappresentanza elettiva generale e rappresentanza associativa; in altri Paesi europei, eccetto il Regno Unito, è diffuso il doppio canale, con funzioni partecipative affidate alla rappresentanza generale e funzioni contrattuali a quella associativa.
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I consigli di fabbrica riunivano delegati eletti da tutti i lavoratori di un gruppo omogeneo, iscritti o meno al sindacato; nel 1972 CGIL, CISL e UIL li riconobbero come strutture organizzative di base nei luoghi di lavoro.
Possono presentare liste per i due terzi elettivi delle RSU i sindacati firmatari dei contratti collettivi nazionali applicati nell’unità produttiva e le associazioni non firmatarie che accettano la disciplina RSU e raccolgono firme pari almeno al 5% degli aventi diritto al voto.
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Nel sistema italiano a canale unico, la RSU combina la rappresentanza generale dei lavoratori, di carattere elettivo, e la rappresentanza associativa dei lavoratori iscritti al sindacato.
L’art. 20 dello Statuto dei lavoratori riconosce a tutti i lavoratori il diritto di riunirsi in assemblea nei luoghi di lavoro, fuori dall’orario di lavoro o durante l’orario entro 10 ore annue retribuite, elevabili dai contratti collettivi; la convocazione spetta alle RSA, singolarmente o congiuntamente.
L’art. 21 dello Statuto dei lavoratori consente alle RSA, solo congiuntamente, di indire referendum tra i lavoratori fuori dall’orario di lavoro su materie di interesse sindacale; salvo che l’esito positivo sia previsto come condizione sospensiva o risolutiva dell’accordo, l’esito negativo ha valore politico ma non giuridico.
Il Titolo III dello Statuto dei lavoratori si applica alle unità produttive industriali e commerciali con più di 15 dipendenti, anche considerando le unità produttive dello stesso comune, e alle imprese agricole con più di 5 dipendenti complessivi.
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L’assemblea può trattare questioni relative al rapporto di lavoro e alle condizioni economiche generali dei lavoratori, come la riforma pensionistica o la politica fiscale, ma non questioni prive di tale interesse, come le ragioni di un intervento militare.
L’art. 25 dello Statuto dei lavoratori obbliga il datore di lavoro a predisporre spazi accessibili a tutti i lavoratori, nei quali le RSA possono affiggere pubblicazioni, testi e comunicati su materie di interesse sindacale e del lavoro.
L’art. 27 dello Statuto dei lavoratori impone al datore di lavoro di mettere permanentemente a disposizione delle RSA un locale idoneo quando l’unità produttiva ha almeno 200 dipendenti; sotto tale soglia, le RSA possono richiedere un locale per le riunioni.
★ Da sapere
L’art. 28 dello Statuto dei lavoratori consente agli organismi locali interessati delle associazioni sindacali nazionali di chiedere al giudice la repressione di comportamenti datoriali che ostacolano la libertà o l’attività sindacale o il diritto di sciopero; il giudice può ordinare con decreto motivato e immediatamente esecutivo la cessazione del comportamento e la rimozione dei suoi effetti.
La condotta antisindacale si identifica in base all’idoneità oggettiva del comportamento a ledere i beni protetti e non richiede la prova di una specifica intenzione antisindacale del datore di lavoro.
Un comportamento datoriale illegittimo non è automaticamente antisindacale: un licenziamento ingiustificato lo diventa se lede anche la libertà o l’attività sindacale, come nel caso di un licenziamento discriminatorio per motivi sindacali.
Nel lavoro privato non esiste un obbligo generale del datore di lavoro di trattare con i sindacati, ma il rifiuto di trattare è antisindacale quando una legge o una clausola collettiva impone uno specifico obbligo di trattativa, come nell’esame congiunto previsto per la Cassa integrazione guadagni e i licenziamenti collettivi.
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📌 La violazione delle sole clausole normative di un contratto collettivo non costituisce di per sé condotta antisindacale, mentre la violazione di una clausola obbligatoria che riconosce una prerogativa sindacale, come il diritto d’informazione, può costituirla.
La lesione della libertà o dell’attività sindacale → ordine giudiziale di cessazione e rimozione degli effetti.
★ Da sapere
📌 Le clausole normative disciplinano i rapporti individuali di lavoro, mentre le clausole obbligatorie regolano i rapporti tra i soggetti collettivi che stipulano il contratto.
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📌 Una clausola che impone l’informazione preventiva del sindacato sui trasferimenti collettivi può essere bivalente: è obbligatoria perché attribuisce un diritto d’informazione al sindacato ed è anche normativa perché incide sulle condizioni di esercizio del potere di trasferimento sui lavoratori.
Le clausole normative regolano i rapporti individuali; quelle obbligatorie regolano i rapporti tra soggetti collettivi.
Negli anni Cinquanta prevalsero gli accordi interconfederali, mentre le differenze di redditività tra settori favorirono poi l’affermazione della contrattazione collettiva di categoria.
Dopo l’autunno caldo del 1969 si passò a una contrattazione aziendale non vincolata, che poteva riguardare qualsiasi materia, comprese quelle già disciplinate dal contratto nazionale.
Dalla prevalenza confederale si passa alla categoria, poi ai livelli articolati e infine al sistema nazionale-aziendale.
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Il livello nazionale detta la cornice; quello aziendale può adattarla, anche in peius entro i limiti previsti.
★ Da sapere
Nel regime di diritto comune, il contratto collettivo vincola in via generale gli iscritti alle associazioni stipulanti; l’iscrizione dei singoli costituisce la base della rappresentanza sindacale.
Il rinvio formale riguarda la fonte collettiva e comprende i rinnovi successivi, mentre il rinvio recettizio riguarda soltanto il contratto collettivo vigente al momento del rinvio.
La giurisprudenza considera l’art. 36 Cost. precettivo e usa normalmente le retribuzioni collettive come parametro orientativo di proporzionalità e sufficienza, richiedendo al giudice una motivazione adeguata se se ne discosta.
L’art. 36 Cost. può comportare la nullità della clausola retributiva individuale insufficiente e la sua sostituzione; questa estensione riguarda le clausole retributive, non l’intero contratto collettivo.
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📌 Il contratto individuale può rinviare al contratto collettivo in modo esplicito o implicito, quando le parti ne applicano di fatto parti importanti e significative.
📌 L’art. 36 della legge n. 300/1970 subordina la concessione di benefici finanziari pubblici e l’aggiudicazione di appalti di opere pubbliche all’impegno di applicare trattamenti non inferiori a quelli dei contratti collettivi.
Con la sentenza 19 dicembre 1962, n. 106, la Corte costituzionale respinse la questione di illegittimità della legge n. 741/1959, ma dichiarò incostituzionale l’art. 2 della legge di proroga n. 1027/1960, elaborando la tesi della costituzionalità provvisoria.
La legge n. 741/1959 e i decreti delegati che ne recepirono i contenuti realizzarono un’estensione sostanziale e indiretta dell’efficacia dei contratti collettivi oltre gli iscritti.
📌 L’art. 36 dello Statuto dei lavoratori impone a beneficiari di agevolazioni pubbliche e appaltatori di applicare trattamenti non inferiori a quelli collettivi come condizione per ottenere il beneficio o l’appalto.
Il contratto individuale può migliorare il collettivo; il collettivo successivo può peggiorare quello precedente, ma non cancellare diritti già maturati.
★ Da sapere
Il contratto individuale può derogare al contratto collettivo in senso migliorativo per il lavoratore, ma non in senso peggiorativo.
Il confronto tra contratto individuale e collettivo per stabilire se una disciplina sia più favorevole si effettua per istituto, non globalmente né clausola per clausola.
Un contratto collettivo successivo può peggiorare per il futuro il trattamento previsto dal precedente, ma non può disporre dei diritti già maturati ed entrati nel patrimonio del lavoratore.
Il contratto collettivo è subordinato alla legge: non può derogare in peius alle norme imperative, mentre può derogare in melius salvo i casi in cui la legge ne stabilisca l’inderogabilità assoluta.
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📌 Dottrina e giurisprudenza fondano l’inderogabilità in peius rispettivamente sull’art. 2113 c.c. e sull’applicazione dell’art. 2077 c.c. ai contratti collettivi di diritto comune.
La giurisprudenza considera la retribuzione un istituto unitario e, di regola, assorbe gli aumenti collettivi successivi nei superminimi individuali, salvo prova che il superminimo sia stato pattuito per meriti personali.
Il contratto collettivo è un contratto con funzione normativa, ma non è una fonte di diritto obiettivo come il contratto collettivo corporativo e, nel giudizio, deve essere prodotto dalla parte che lo invoca.
L’art. 8 della legge n. 148/2011 attribuisce ai contratti collettivi aziendali e territoriali il potere di derogare, nelle materie previste, anche a disposizioni imperative di legge.
La legge prevale sul contratto collettivo; la deroga collettiva è normalmente ammessa solo in melius.
★ Da sapere
In via generale, il contratto collettivo non può derogare in peius alle norme imperative di legge, ma può derogarvi in melius; l’inderogabilità è quindi relativa e unilaterale.
La legge può autorizzare contratti collettivi aziendali e territoriali a derogare in peius a norme imperative e a contratti nazionali in determinate materie: l’art. 8 della legge n. 148/2011 attribuisce tale potere e riconosce a questi accordi efficacia erga omnes.
Gli accordi di concertazione, nei quali il Governo assume impegni politici, non sono contratti collettivi ai sensi dell’art. 39 Cost.; gli impegni governativi non limitano la sovranità legislativa del Parlamento. - Corte costituzionale, 7 febbraio 1985
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📌 Nel dialogo sociale del Libro bianco del 2001 le parti sociali sono consultate prima dell’iniziativa legislativa, ma il mancato accordo non impedisce l’intervento legislativo; la concertazione mirava invece alla ricerca del consenso come presupposto per legiferare.
La concertazione cerca il consenso; il dialogo sociale ammette che l’accordo manchi.
Quando contratti collettivi di livelli diversi disciplinano la stessa materia con contenuti incompatibili, occorre selezionare la disciplina applicabile; nella prassi il conflitto riguarda soprattutto contratto nazionale e contratto aziendale.
Secondo il criterio di specialità prevale la disciplina più vicina al rapporto da regolare e quindi, in questa ricostruzione, il contratto aziendale può prevalere su quello nazionale anche se peggiorativo per il lavoratore.
Il Protocollo del 1993 e gli accordi del 2009 e del 2011 ripartiscono pattiziamente le competenze tra contrattazione nazionale e aziendale; nel lavoro privato la violazione di tali regole non rende nullo l’accordo difforme, mentre nel pubblico impiego il riparto stabilito da norma imperativa può comportare nullità.
La clausola di tregua sindacale impegna l’associazione sindacale a non proclamare o sostenere scioperi diretti a modificare il contratto collettivo durante la sua vigenza; di regola ha efficacia obbligatoria per le organizzazioni firmatarie, non per i singoli lavoratori.
Nel pubblico impiego la contrattazione è articolata su due livelli, nazionale e decentrato; il livello decentrato può trattare soltanto le materie demandategli dal contratto nazionale e le clausole fuori competenza sono nulle.
Nel pubblico impiego accedono alla contrattazione i sindacati con rappresentatività di almeno il 5% nel comparto o nell’area, calcolata considerando voti nelle elezioni RSU e iscritti rispetto ai lavoratori occupati.
Nel pubblico impiego, il contratto collettivo nazionale stipulato dai sindacati rappresentativi e dall’ARAN si applica a tutti i lavoratori del comparto, indipendentemente dalla loro affiliazione sindacale.
📌 La tesi prevalente nel pubblico impiego considera il contratto collettivo inderogabile sia in peius sia in melius, mentre una parte della dottrina ammette deroghe individuali migliorative se oggettivamente giustificate.
📌 I limiti interni dello sciopero derivano dalla sua nozione di astensione collettiva dal lavoro, mentre i limiti esterni derivano dal contemperamento con altri diritti costituzionalmente garantiti.
📌 Uno sciopero che danneggia la produttività senza compromettere la capacità produttiva dell’impresa è legittimo, mentre è illegittimo se rende inutilizzabili gli impianti e compromette il nucleo essenziale dell’iniziativa economica privata (Cass. 30 gennaio 1980, n. 711).
Lo sciopero diretto a sovvertire l’ordinamento costituzionale o a impedire l’esercizio dei diritti e dei poteri della sovranità popolare è reato (Corte cost. 27 dicembre 1974, n. 290).
La legge n. 146/1990, modificata dalla legge n. 83/2000, disciplina lo sciopero nei servizi pubblici essenziali e definisce tali servizi in base ai diritti della persona costituzionalmente tutelati che essi garantiscono.
La fonte più vicina al rapporto può prevalere su quella generale.
| Profilo | Pre-corporativo | Corporativo |
|---|---|---|
| Riconoscimento | Coalizione volontaria | Sindacato registrato |
| Sciopero | Penalmente lecito | Reato contro l’economia nazionale |
| Contratto collettivo | Effetti legati agli iscritti | Efficacia erga omnes |
| Rapporto individuale | Derogabile secondo il diritto comune | Sostituzione salvo condizioni più favorevoli |
| Aspetto | Canale unico | Doppio canale |
|---|---|---|
| Struttura | La RSU combina rappresentanza elettiva e associativa | Rappresentanza generale e rappresentanza degli iscritti sono separate |
| Funzioni | Le caratteristiche delle due strutture convivono nella RSU | Partecipazione alla rappresentanza generale; contrattazione a quella associativa |
| Diffusione indicata | Italia | Paesi europei, eccetto il Regno Unito |
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Quando si è formato il diritto del lavoro e in quale contesto storico?
Tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, con l’industrializzazione e la questione sociale.
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Quali sono le tre articolazioni del diritto del lavoro?
Diritto sindacale, diritto del rapporto individuale di lavoro e diritto della previdenza o sicurezza sociale.
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